L’Art. 1669 del Codice Civile dispone che: “Quando si tratta di edifici o di altre cose immobili destinate per loro natura a lunga durata, se, nel corso di dieci anni dal compimento, l’opera, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti, l’Appaltatore è responsabile nei confronti del Committente e dei suoi aventi causa, purché sia fatta la denuncia entro un anno dalla scoperta”.
In riferimento a questo articolo del Codice Civile e ad ulteriore tutela dell’acquirente di un immobile la Legge Delega 210/04 prevede fra l’altro l’ obbligo a carico del Costruttore di rilasciare all’acquirente, contestualmente alla stipula del rogito notarile di compravendita, una polizza assicurativa postuma decennale, cioè una polizza a copertura dei danni materiali e diretti all’immobile, compresi i danni a terzi, cui il Costruttore sia tenuto ai sensi dell’art. 1669 del Codice Civile, derivanti da rovina totale o parziale oppure da gravi difetti costruttivi delle opere, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, che si manifestino nei 10 anni successivi alla data di ultimazione lavori.
La Responsabilità Civile Postuma copre i danni causati a terzi da opere o beni dopo il loro compimento, la loro installazione, o vendita. Deve essere stipulata dall’impresa edile che costruisce un immobile.
Lo scopo di questa polizza è tutelare l’acquirente dai potenziali difetti di costruzione e dalla eventualità che l’opera arrechi danni a terzi. Sottoscrivendo questa copertura assicurativa il costruttore è coperto nell’arco dei dieci anni successivi alla data di completamento del progetto edilizio.
Ogni Compagnia assicurativa può applicare specifiche coperture aggiuntive od esclusioni, l’Assicurazione Decennale Postuma generalmente copre i danni da:
-rovina totale o parziale della costruzione;
-presenza di gravi difetti di costruzione;
-anomalie del suolo manifestatisi dopo la stipula del contratto di compravendita o assegnazione.