La legge delega n. 210/2004 è stata varata in Italia a garanzia di chi deve acquistare un immobile tuteland2o dal rischio di fallimento del costruttore.
In particolare, la legge prevede l’obbligo da parte del costruttore di rilasciare all’acquirente una fideiussione a garanzia degli acconti versati.


Che cosa garantisce?
La Polizza fideiussoria (cauzione) “210” garantisce tutte le somme riscosse e ancora da riscuotere, cioè i versamenti, previsti nel contratto preliminare e/o nella proposta unilaterale di acquisto accettata dal costruttore, che il promissario acquirente effettuerà sino all’atto del trasferimento della proprietà e che gli verranno interamente restituiti nel caso di crisi del costruttore ed impossibilità di ultimare l’immobile.


Dalla garanzia sono escluse le somme oggetto di mutuo, in quanto a carico di un soggetto terzo.

Quando va rilasciata?
La fideiussione va rilasciata prima della sottoscrizione del contratto preliminare o dell’atto equipollente. L’art. 2 del decreto legislativo 122/2005 (concernente l’attuazione della legge 210) interpreta, in via estensiva, tale principio della legge di delega ammettendo che ciò possa avvenire anche contestualmente alla sottoscrizione degli atti e non solo in un momento precedente.

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